Presupposti della postergazione da unificare
Secondo la ricostruzione che tende ad affermarsi i presupposti indicati dall’art. 2467 comma 2 c.c. devono leggersi come «rischio di insolvenza»
Ai sensi dell’art. 2467 comma 1 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della srl è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Il comma successivo, inoltre, precisa che, ai fini di cui sopra, s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto “oppure” in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Con particolare riferimento al primo ...
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