Nelle remunerazioni da finanziamenti ibridi quota a reddito fisso da tassare
Equiparato il regime dei dividendi a quello delle remunerazioni derivanti dai finanziamenti ibridi, per la quota-parte indeducibile da parte dell’erogante
La Direttiva 2014/86/UE, per evitare incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, ha fissato il principio secondo cui lo Stato membro della “società madre” non deve permetterle di beneficiare dell’esenzione fiscale applicata agli utili provenienti dalla “figlia”, se e nella misura in cui tali utili siano deducibili per la “società figlia”.
Per gli utili e le remunerazioni corrisposte ad un soggetto residente in Italia, le nuove regole sono state attuate dalla L. 122/2016 attraverso l’aggiunta all’art. 89 del TUIR di due nuovi commi, il 3-bis e il 3-ter.
In merito ai proventi “in uscita” della stessa natura si applica, invece, il nuovo comma 1-bis dell’art. 27-bis del DPR 600/73.
L’analisi
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