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NOTIZIE IN BREVE

Definite le regole per usufuire del credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto

/ REDAZIONE

Martedì, 18 ottobre 2016

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 di ieri, è stato pubblicato il decreto 15 giugno 2016 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenente le modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle attività contenenti amianto.
Si ricorda che l’art. 56 della L. 221/2015 attribuisce ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il DM individua quindi le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta in relazione: alle tipologie di interventi ammissibili; a modalità e termini per la concessione del bonus; alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa; alla determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio; alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

Nel dettaglio, possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Sono ammissibili all’agevolazione gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono poi ammesse le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e, comunque, non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
Il DM considera eleggibili le spese per rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Come detto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi appena citati ed effettuati nel 2016. Inoltre, l’agevolazione viene concessa a ogni impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
L’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del DM in Gazzetta e fino al 31 marzo 2017, le imprese interessate dovranno presentare al Ministero dell’Ambiente apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.

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