Secondo via libera preliminare per il decreto legislativo che riordina le Camere di Commercio
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato, in secondo esame preliminare, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio.
Il testo aveva ricevuto alla Camera parere favorevole con condizioni e osservazioni dalla Commissione Attività Produttive e favorevole con condizioni dalla Commissione Bilancio; in Senato, il testo aveva invece incassato favorevole condizionato il 3 novembre scorso. È previsto un nuovo passaggio in Parlamento prima dell’approvazione definitiva.
Il testo, annuncia il Governo, prevede entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la riduzione del numero complessivo delle Camere dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di Commercio per Regione; accorpamento delle Camere di Commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Per alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto, oltre alla riduzione del diritto annuale del 50% già prevista a decorrere dal 2017 ed spressamente confermata in termini medi ponderati quale soglia minima di riduzione, prevede ulteriori azioni:
- la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
- la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
- una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.
Il provvedimento introduce, inoltre, maggiore chiarezza sui compiti delle Camere con l’obiettivo di focalizzarne l’attività su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici. Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941