Lo scarso rendimento non è sempre giustificato motivo oggettivo di licenziamento
Per la Cassazione ciò è escluso quando comportamenti o fatti che hanno portato al recesso sono riferibili alla sfera volitiva del lavoratore
Il recesso del datore di lavoro motivato da scarso rendimento del lavoratore esclude la possibilità di ricondurre la condotta ad un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ogniqualvolta i fatti o comportamenti su cui si fonda il licenziamento siano riconducibili alla sfera volitiva del lavoratore e determinino una violazione dei suoi doveri contrattuali.
Ciò, a prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro faccia riferimento a ragioni attinenti all’attività d’impresa.
In proposito, la qualificazione giuridica dei motivi che fondano il licenziamento non può essere rimessa alla libera scelta del datore di lavoro, diversamente si lascerebbe a quest’ultimo la scelta di sottoporsi al rischio di una tutela meno gravosa, laddove il licenziamento intimato ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41