Danno «diretto» ai creditori difficile da provare
Il Tribunale di Roma ha rigettato un’azione ex art. 2395 c.c. per assenza del nesso di causalità
Una recente sentenza del Tribunale di Roma, la n. 19313 del 17 ottobre scorso, è emblematica di quanto sia difficoltoso per i creditori di una società far valere la responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c., che, ferme le ulteriori azioni esercitabili, riconosce il diritto al risarcimento del danno spettante ai terzi (o ai soci) che siano stati “direttamente” danneggiati da atti colposi o dolosi degli stessi.
L’elemento di diversità che connota l’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale (artt. 2393 e 2393-bis c.c.) e a quella spettante ai creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.) è rappresentato dal presupposto dell’incidenza diretta del danno sul
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