Per i soggetti non residenti crediti IVA erogabili a terzi
Ammessa la procura speciale all’incasso purché si rispettino le formalità nazionali
Il soggetto passivo IVA non stabilito in Italia e residente in un altro Stato membro Ue ha titolo per conferire mandato ad un soggetto terzo di riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso ai sensi dell’art. 38-bis2 del DPR 633/72. È questa la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 di ieri, a seguito dell’analisi dell’applicabilità dell’istituto della procura speciale di cui all’art. 63 del DPR 633/72 all’incasso del rimborso dei crediti IVA in parola.
La questione prende le mosse da un’istanza di interpello presentata da un soggetto passivo olandese che fornisce servizi di assistenza per l’ottenimento dei rimborsi IVA a soggetti passivi che hanno assolto l’imposta in uno Stato
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