Condanna alle spese se le somme sono erogate dopo l’ottemperanza
Deve sempre esserci il giudizio virtuale sulla soccombenza, nonostante la cessazione della materia del contendere
La Cassazione, con la sentenza n. 25147/2016, ha chiarito alcuni importanti aspetti in tema di giudizio di ottemperanza.
Nel caso di specie la C.T. Reg. dichiarava estinto il giudizio vertente sul ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza con la quale la medesima C.T. Reg. aveva respinto l’istanza di correzione della sentenza proposta dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., per mancanza dei relativi presupposti, e disposto la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali.
Osservava la C.T. Reg. che il legale aveva dapprima chiesto, con atto di messa in mora notificato all’Agenzia delle Entrate, il pagamento degli onorari liquidati nella predetta ordinanza, atteso che la sentenza era divenuta definitiva in mancanza d’impugnazione,
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