Rapporto di lavoro riqualificato senza tredicesima se prima si guadagnava di più
Col riconoscimento della natura subordinata di un rapporto in origine autonomo va applicato il principio di «assorbimento» della retribuzione
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, in luogo di quella autonoma, deve essere applicato il principio dell’“assorbimento” della retribuzione, in virtù del quale il lavoratore non può pretendere il riconoscimento di una somma a titolo di tredicesima mensilità, se il trattamento corrisposto di fatto negli anni, in virtù del rapporto autonomo, risulta globalmente più favorevole rispetto a quello che avrebbe percepito applicando la retribuzione base prevista dal contratto collettivo di riferimento.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46 di ieri, 3 gennaio 2017, relativa alle modalità di calcolo della retribuzione dovuta in caso di riconoscimento della natura subordinata di un rapporto originariamente qualificato dalle ...
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