Caparra perfezionata anche con assegno privo di provvista
Spetta al promittente venditore provare il mancato incasso, mentre per il promissario acquirente basta dimostrare emissione e consegna del titolo
La caparra, che viene pattuita alla conclusione di un preliminare di compravendita, non perde la sua funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale ove l’assegno con il quale viene corrisposta, dal promissario acquirente, sia, al momento della sua emissione, privo di provvista. Infatti, la funzione della caparra è assolta dalla messa a disposizione della somma e non anche dall’immissione della stessa nella disponibilità del destinatario. Tale principio è stato sancito con la sentenza n. 24747/2016.
Nel caso di specie, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi si pronunciavano circa l’inadempimento di un preliminare di compravendita. In particolare, il giudice di secondo grado – diversamente da quanto stabilito in precedenza dal Tribunale – riteneva risolto il preliminare ...
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