Insindacabili gli sconti eccessivi poco redditizi
Il Tribunale di Milano colloca il tutto nelle normali scelte di gestione, insindacabili in assenza di prova circa la violazione del dovere di diligenza
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10794/2016, ha precisato che l’amministratore (di srl) non può essere considerato responsabile del minore margine operativo lordo conseguente a una scontistica eccessiva ai clienti che abbia comunque incrementato il fatturato, trattandosi di una decisione che ricade, di per sé, nell’ambito delle scelte squisitamente gestorie. Il pregiudizio in questione, se effettivamente tale, è per definizione irrisarcibile; mentre lo potrebbe divenire solo dimostrando che l’errore manageriale sia dipeso dalla violazione del dovere di diligente gestione.
A tal riguardo, peraltro, appare opportuno ricordare come la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1783/2015, abbia precisato che il giudizio sulla sussistenza – in relazione a una determinata ...
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