Nozione di consumatore ampia per il sovraindebitamento
Il piano del consumatore può essere proposto anche dall’imprenditore, purché per debiti residui relativi a esigenze personali o familiari
La L. 3/2012, recante al Capo II (artt. 6-16), la disciplina sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, contiene un’espressa definizione di consumatore, ai fini dell’accesso a tali procedure.
In particolare, si ricorda che il consumatore, oltre a poter accedere all’accordo di composizione della crisi con i creditori e alla liquidazione dei beni del debitore con possibile esdebitazione, è destinatario di uno specifico procedimento, il piano del consumatore (cfr. circ Agenzia Entrate n. 19/2015, § 4.1). Tale procedimento si caratterizza principalmente nella maggiore semplicità dello stesso, stante la mancata previsione del consenso dei creditori ai fini dell’omologazione del piano, a fronte della sola valutazione
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