Privilegio del credito professionale con prova della prestazione personale
Con la domanda di insinuazione dello studio si presume in generale l’esclusione della personalità
La Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 6784 depositata ieri, si è pronunciata sulla questione del riconoscimento, ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. al credito professionale azionato da uno studio associato di professionisti, ammettendone l’inclusione con tale qualifica solo nel caso si dimostri che il suddetto credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista e sia di sua pertinenza.
Nel caso di specie, la controversia nasce per l’ammissione al passivo del fallimento di una srl da parte del Tribunale di un credito vantato da uno studio associato (di dottori commercialisti) solo in via chirografaria, senza il rango di privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c.
Si ricorda che,
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