Curatore con pieni poteri anche nelle srl
Esercitabile sia l’azione sociale che l’azione dei creditori sociali
È la responsabilità di amministratori e sindaci di srl il tema sviscerato dalla sentenza n. 3398 del Tribunale di Roma, depositata il 21 febbraio scorso.
Con riguardo all’azione sociale di responsabilità – pacificamente esercitabile nei confronti di amministratori e sindaci dalla società in bonis ovvero, come sostituti processuali, dai singoli soci – si osserva come l’art. 146 comma 2 lett. a) del RD 267/1942 non possa far dubitare in ordine alla piena legittimazione del curatore al relativo esercizio nelle srl fallite.
Né il riferimento all’art. 2476 comma 7 c.c., contenuto alla lett. b), consente di ritenere escluso, ragionando a contrario, il potere del curatore di esercitare l’azione di cui sopra.
La precisazione fornita dalla lett. b), infatti, si è resa necessaria
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