Valutazione a largo raggio per il carattere fittizio del trasferimento
Ai fini della dichiarazione di fallimento, vanno tenuti in considerazione una serie di indicatori
La Cassazione, con la sentenza n. 7470 depositata ieri, ribadendo quanto già espresso dalla giurisprudenza italiana ed europea, fa il punto sulla questione del trasferimento all’estero della sede legale di una società insolvente agli effetti della sussistenza della giurisdizione italiana per la dichiarazione di fallimento.
In particolare, nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una srl con sede legale prima in Italia e successivamente trasferita all’estero, in quanto tale trasferimento era stato ritenuto di natura fraudolenta e fittizia, per essere avvenuto in un momento in cui lo stato di insolvenza della società era già evidente. Per il medesimo motivo, fra l’altro, la Corte d’Appello ha, poi, rigettato il reclamo proposto dalla società.
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