Consentito depositare all’Ordine la documentazione del cliente
Tale possibilità è ammessa nel caso in cui l’Ordine eserciti la funzione di composizione delle liti fra iscritto e cliente
Ai sensi dell’art. 2235 c.c., è vietato al prestatore d’opera ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, salvo “per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali”.
In linea con quanto stabilito da tale norma, l’art. 23, comma 5 del Codice deontologico prevede l’obbligo in capo al professionista di restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione fornita per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. È possibile trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, entro determinati limiti e scopi: documentabilità dei propri adempimenti e conseguimento dell’incasso del proprio compenso (ma non oltre l’avvenuto
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