Indennità per il conduttore se la nuova attività sottrae parte della clientela
Il giudizio di affinità non postula una sovrapponibilità delle clientele
In relazione ad un contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale, l’indennità prevista all’art. 34 comma 2 della L. 392/78 spetta al conduttore uscente nel caso in cui l’attività esercitata dal conduttore entrante possa avvantaggiarsi dell’avviamento sviluppato dal primo. Infatti, il giudizio di “affinità” richiesto dalla norma non postula affatto una “sovrapponibilità” delle clientele, ma un’astratta idoneità dell’attività entrante ad intercettare anche solo in parte la clientela dell’attività uscente.
Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5039/2017.
Nel caso di specie, il conduttore uscente, una società che svolgeva all’interno dell’immobile locato ...
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