Licenziamento valido anche se preannunciato a terzi
In quanto atto recettizio, per la Suprema Corte produce effetti solo da quando perviene direttamente all’indirizzo del lavoratore
Il licenziamento è un atto recettizio nei confronti del lavoratore e, in quanto tale, produce gli effetti soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario. Il fatto di essere stato preannunciato a un terzo, con messaggio confidenziale solo a lui indirizzato e non destinato anche al lavoratore, non lo perfeziona anche se il lavoratore ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8136, depositata ieri, 29 marzo 2017, che ha rigettato il ricorso di un dirigente il quale aveva invocato l’invalidità del licenziamento per il mancato rispetto del procedimento disciplinare ex art. 7 della L. 300/70.
Nel caso di specie, prima il Tribunale e poi la competente Corte d’appello avevano dichiarato ...
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