Tirocinanti non obbligati ad avere la PEC
L’art. 16, comma 7 del DL 185/2008 obbliga solo i professionisti iscritti in Albi ed elenchi
L’art. 16 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) ha introdotto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di casella di posta elettronica certificata (PEC) con riferimento a determinate categorie di soggetti e, più in particolare, per:
- le imprese, costituite in forma societaria (art. 16, comma 6 del DL 185/2008) con obbligo di comunicazione al Registro delle imprese; tale obbligo è stato, poi, esteso anche alle imprese individuali dall’art. 5, commi 1 e 2 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012);
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale, con obbligo di comunicazione ai rispettivi Ordini o Collegi (art. 16, comma 7 del DL 185/2008);
- le Pubbliche Amministrazioni, per ciascun registro di protocollo, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le Amministrazioni
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