Maternità flessibile per le lavoratrici autonome dello spettacolo
L’INPS chiarisce i dubbi per le autonome iscritte alla gestione PALS
Con il messaggio n. 2214 di ieri, 30 maggio 2017, l’INPS ha precisato che l’istituto della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 del DLgs. 151/2001 (c.d. Testo unico a tutela della maternità e della paternità) trova applicazione anche in favore delle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS-ex ENPALS).
Anche queste ultime, quindi, potranno scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità), purché il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non sia pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro.
L’assicurazione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41