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LAVORO & PREVIDENZA

Maternità flessibile per le lavoratrici autonome dello spettacolo

L’INPS chiarisce i dubbi per le autonome iscritte alla gestione PALS

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 maggio 2017

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Con il messaggio n. 2214 di ieri, 30 maggio 2017, l’INPS ha precisato che l’istituto della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 del DLgs. 151/2001 (c.d. Testo unico a tutela della maternità e della paternità) trova applicazione anche in favore delle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS-ex ENPALS).

Anche queste ultime, quindi, potranno scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità), purché il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non sia pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro.

L’assicurazione

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