ACCEDI
Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Con una revisione solo formale può scattare la grave negligenza

Sono chiamati a risarcire i danni dovuti ai propri inadempimenti il responsabile dell’incarico di revisione, i collaboratori e la società di revisione

/ Flavio DEZZANI

Mercoledì, 28 giugno 2017

x
STAMPA

download PDF download PDF

Costituisce “grave negligenza” della società di revisione legale il non aver rilevato – nel corso dell’incarico di revisione del bilancio – il mancato versamento da parte dell’azionista A dei decimi relativi all’aumento di capitale deliberato in precedenza (1.594.500 euro), il cui versamento era stato attestato dagli organi sociali, nonché certificato mediante la contraffazione della documentazione bancaria.

La Cassazione ha osservato che “l’attività di revisione, sia pure su base volontaria, non può ritenersi limitata al controllo formale dei dati contabili, ma deve necessariamente comprendere una verifica di carattere sostanziale circa la corrispondenza delle operazioni scritturate con quelle realmente eseguite e, viceversa, circa la rappresentazione

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU