Con una revisione solo formale può scattare la grave negligenza
Sono chiamati a risarcire i danni dovuti ai propri inadempimenti il responsabile dell’incarico di revisione, i collaboratori e la società di revisione
Costituisce “grave negligenza” della società di revisione legale il non aver rilevato – nel corso dell’incarico di revisione del bilancio – il mancato versamento da parte dell’azionista A dei decimi relativi all’aumento di capitale deliberato in precedenza (1.594.500 euro), il cui versamento era stato attestato dagli organi sociali, nonché certificato mediante la contraffazione della documentazione bancaria.
La Cassazione ha osservato che “l’attività di revisione, sia pure su base volontaria, non può ritenersi limitata al controllo formale dei dati contabili, ma deve necessariamente comprendere una verifica di carattere sostanziale circa la corrispondenza delle operazioni scritturate con quelle realmente eseguite e, viceversa, circa la rappresentazione
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