Limitazioni alla non imponibilità IVA per il trasporto di beni all’esportazione
La Corte di Giustizia nega il regime se il servizio di trasporto non è reso direttamente al destinatario della merce
Il regime di non imponibilità IVA per il trasporto di beni destinati all’esportazione si applica a condizione che il servizio di trasporto sia effettuato direttamente nei confronti dell’esportatore o dell’importatore o comunque del destinatario dei beni. Per avvalersi della non imponibilità, il servizio non può essere reso nei confronti di una controparte commerciale dell’esportatore (o importatore o destinatario).
Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia, con sentenza di ieri, 29 giugno 2017, relativa alla causa C-288/16.
La decisione della Corte Ue si fonda sul disposto dell’art. 146, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE, nonché sugli obiettivi che la stessa norma comunitaria persegue. La formulazione letterale della norma stabilisce l’esenzione ...
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