Termini processuali prossimi alla pausa estiva
Dal 1° al 31 agosto tutti i termini processuali sono sospesi di diritto, inclusi quelli per il reclamo/mediazione
Per effetto dell’art. 1 della legge 742 del 1969, ogni anno i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto: naturalmente, si tratta di una norma che opera altresì nel processo tributario.
La sospensione feriale trova applicazione per tutti i termini, in primo luogo in relazione al termine per presentare il ricorso, di sessanta giorni dalla ricezione dell’atto ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92.
Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 31 agosto: ipotizzando un accertamento o una cartella di pagamento notificati in data 9 agosto 2017, il termine per il ricorso scade il prossimo 30 ottobre 2017.
Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane sospeso
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