Rischi elevati per i sindaci delle quotate
Difficile sfuggire alle sanzioni amministrative in caso di omesso/inadeguato controllo
I sindaci delle società quotate sono destinatari di più ampi doveri (ex art. 149 del DLgs. 58/1998) e di più incisivi poteri (ex art. 151 del DLgs. 58/1998) di quelli delle altre società, cui corrispondono, in caso di scorretto esercizio delle proprie funzioni, pesanti sanzioni amministrative (ex art. 193 del DLgs. 58/1998).
Su tali profili si sofferma la sentenza n. 19639/2017 della Cassazione.
Quanto ai doveri, al di là del controllo sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione, la lett. c) dell’art. 149 comma 1, con una formula solo parzialmente coincidente con quanto previsto anche dall’art. 2403-bis c.c., affida al collegio sindacale di società quotate il compito di vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41