Buoni pasto cumulabili fino a un massimo di otto
Il DM 7 giugno 2017 n. 122 introduce la nuova disciplina dei servizi sostitutivi di mensa
Nuove regole per i buoni pasto. Il DM 7 giugno 2017 n. 122, pubblicato sulla G.U. 10 agosto 2017 n. 186, definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto.
Il DM in commento, in vigore dal 9 settembre, è stato emanato in attuazione dell’art. 144 del DLgs. 50/2016, decreto che ha abrogato il precedente DPR 207/2010 che disciplinava anche i buoni pasto (artt. 3 e 285 commi 4 e 5 del DPR 207/2010).
Si evidenzia che la nuova nozione di buoni pasto assume rilevanza anche ai fini fiscali, posto che l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa, ora disciplinate dal DM in commento (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 118/2006).
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