Ritenute previdenziali da versare anche dopo il fallimento
Il pagamento evita la punibilità senza rischiare la bancarotta preferenziale
Il fallimento non determina, per l’autore del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 2 comma 1-bis primo periodo del DL 463/1983, l’impossibilità (assoluta) di versare le ritenute stesse entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, in modo da beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 2 comma 1-bis secondo periodo del DL 463/1983; ciò vale sia per l’imprenditore di cui sia stato dichiarato il fallimento personale, sia per il legale rappresentante di una società, con fallimento esclusivamente di quest’ultima, senza che possa invocarsi il rischio di una contestazione della fattispecie di bancarotta preferenziale. Anche in ...
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