Da sospendere subito gli adempimenti per Livorno
È necessario emanare un “provvedimento urgente” di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, scadenti nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 31 dicembre 2017, per la popolazione di Livorno e Provincia, colpita dall’alluvione nella notte tra il 9 e il 10 settembre scorsi. La richiesta arriva dalla Fondazione commercialisti italiani che, così come altre associazioni di categoria, ha sottolineato la necessità di “far sentire ai cittadini e alle imprese” del territorio che in questo momento di difficoltà le istituzioni “sono presenti”.
Prima ancora, quindi, di andare alla “ricerca spasmodica delle responsabilità”, bisogna dare un segnale di vicinanza, procedendo in fretta alla sospensione di tutti gli adempimenti, come già fatto in occasione di altri eventi calamitosi.
Nello specifico, la Fondazione commercialisti italiani chiede che vengano sospesi: versamenti e adempimenti tributari delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano residenza o sede legale/operativa nei Comuni interessati dall’alluvione; versamenti e adempimenti previdenziali e INAIL con allargamento a lavoratori autonomi e imprese che, alla data del 9 settembre 2017, erano assistiti da intermediari (professionisti e associazioni di categoria) operanti nei Comuni colpiti dall’alluvione.
Sono inoltre richieste: l’esclusione, per l’esercizio 2017 e per tutte le imprese aventi sede nei Comuni interessati dall’alluvione, dagli studi di settore e/o ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale; la sospensione del pagamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta; la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, delle attività degli agenti della riscossione, dei termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività degli uffici finanziari, anche locali e regionali, nonché dei termini di impugnazione relativi; la sospensione del pagamento delle seconda e terza rata (30 settembre 2017 e 30 novembre 2017) relativa all’adesione della definizione agevolata, cosiddetta “rottamazione delle cartelle”; la sospensione dei pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e delle rateizzazioni in corso, relative ad adesioni verso avvisi di accertamento o avvisi bonari irregolari; la sospensione del pagamento di tutte le tipologie dei tributi locali ivi compresi gli oneri di urbanizzazione; l’esenzione di tutti i tributi locali che generalmente gravano sugli immobili, per tutti i fabbricati dichiarati inagibili, fino alla loro completa ricostruzione o ripristino dell’agibilità; la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e dei finanziamenti di ogni tipo ed eventuale moratoria di 12 mesi; la sospensione del versamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica e previsione di una loro ampia rateizzazione.
Si richiede che la ripresa dei pagamenti, a partire da gennaio 2018, avvenga “senza aumenti di alcun genere come espressamente previsto dalla Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)”, secondo cui “la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione”.
Inoltre, si potrebbe pensare alla “concessione di prestiti agevolati a tasso zero, o con l’applicazione di un contributo in conto interessi o ancor meglio a fondo perduto, a favore di cittadini e imprese, attraverso l’intervento della Regione Toscana mediante l’istituzione di un apposito fondo di garanzia fisso e a rotazione, sul territorio colpito dall’alluvione, garantendo l’azzeramento dei costi di istruttoria e di ogni altro tipo di spesa”. Sarebbe, secondo la Fondazione commercialisti italiani, un ulteriore segnale di vicinanza per la popolazione di Livorno e Provincia.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41