Agevolazioni ICI estese ai comproprietari non agricoltori
La coltivazione del fondo rende incompatibile il suo sfruttamento edilizio; l’incompatiblità vale sia per CD o IAP che per gli altri comunisti
Negli anni di vigenza dell’ICI un tema oggetto di discussione era quello relativo al corretto trattamento dell’area fabbricabile posseduta in comproprietà, ma condotta integralmente per fini agricoli da un solo comproprietario avente la qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP).
Il dubbio era se in caso di comproprietà di un terreno edificabile in cui persisteva, per l’intero, l’utilizzazione agricola da parte di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti indicati nell’art. 9 del DLgs. n. 504/1992, l’equiparazione dello stesso ad un terreno agricolo operata in forza dell’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, dello stesso decreto ICI (“finzione giuridica”) potesse valere e quindi essere
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