La nuova definizione delle liti dovrebbe considerare lo stato del giudizio
Gentile Redazione,
il Governo sembrerebbe intenzionato a riproporre la definizione delle liti pendenti nella nuova legge di bilancio.
Speriamo che faccia buon uso del cattivo esito della versione dell’anno 2017, che si è attestata ben sotto le stime e le speranze di incasso iniziali.
D’altronde, l’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 scontava, a giudizio di gran parte della dottrina, un evidente peccato originale che ne ha sancito ab ovo la sua scarsa applicazione da parte dei contribuenti.
È stato articolato come si trattasse di una “rottamazione” dei procedimenti, mutuando la forma della rottamazione delle cartelle e adottando quale scelta di natura premiale la sola elisione delle sanzioni, calando quindi schemi e concetti che mal si adattano alle diverse e multiformi situazioni in cui si articolano i procedimenti in pendenza di giudizio.
Infatti, mentre il contribuente arrivato all’iscrizione a ruolo e quindi alla cartella di pagamento è, normalmente, quasi sempre di fronte a un’unica scelta (pagare), che può solo articolarsi nelle diverse modalità temporali (quanto, come, quando), il contribuente in contenzioso si trova molto spesso in una situazione ben diversa.
Si pensi al ricorrente vittorioso in primo grado che ha visto caducare tutte le pretese dell’ente impositore al quale si chiede di “rottamare” il suo procedimento facendo rivivere imposte che un giudice, seppure in maniera non ancora definitiva, ha riconosciuto come non dovute.
Si pensi ancora al caso simile di una rideterminazione del reddito da parte della Commissione ovvero alla pendenza di un primo grado in cui ancora non si è ancora svolta l’udienza.
Sarà molto difficile in questi casi che un contribuente “baratti” l’alea della prosecuzione di un giudizio (e dei suoi costi) in cambio del pagamento integrale delle imposte inizialmente richieste.
Insomma, una corretta impostazione normativa non può che considerare lo stato del giudizio e le decisioni medio tempore intervenute, parametrando, coerentemente a tali condizioni, gli importi richiesti per la definizione del procedimento.
Solo in tale maniera il trade off del contribuente tra prosecuzione e chiusura della vertenza potrà spingerlo all’adesione, facendo convergere e realizzando sia le evidenti finalità deflattive che le altrettanto evidenti finalità di riscossione.
Giovanni Fanciullo
Commissione Formazione UGDCEC Vicenza
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