Le somme ricevute come «buona entrata» sono redditi diversi
In capo al locatore persona fisica si configurerebbe un’obbligazione di permettere
Nell’ambito delle locazioni commerciali è frequente la corresponsione di somme a titolo di “buona entrata”, a prescindere dagli aspetti legati alla legittimità o meno di tali clausole.
Non constano, tuttavia, chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme ricevute dal locatore persona fisica da parte del nuovo conduttore a tale titolo. Neppure la norma di comportamento AIDC n. 188/2013, relativa all’indennità per la perdita di avviamento, analizza tale fattispecie.
Non essendo prevista in ambito reddituale una fattispecie imponibile specifica, si dovrebbe considerare la categoria residuale dei redditi diversi ex art. 67 comma 1 del TUIR, e, in particolare, la fattispecie di cui alla lettera l), che sottopone a tassazione i redditi derivanti
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