Per la medicina di gruppo autonoma organizzazione da accertare
L’art. 2 comma 1-bis non dovrebbe applicarsi alle associazioni di medici e il presupposto impositivo dovrebbe ritenersi verificato, con un’eccezione
Ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis del DLgs. 446/97 (inserito dall’art. 1 comma 125 della L. 208/2015, legge di stabilità 2016), non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41