Liquidatore obbligato al rispetto della «par condicio creditorum»
La violazione del principio, nel caso di insufficienza dell’attivo, configura un profilo di responsabilità per il danno cagionato al singolo creditore
Il pagamento dei creditori sociali, da parte del liquidatore, non è disciplinato da specifiche disposizioni: si dovrebbe, pertanto, ritenere applicabile il generale principio civilistico della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), per effetto del quale il liquidatore, nel caso di incapienza dell’attivo rispetto all’ammontare dei debiti, è tenuto a rispettare le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio).
In tal senso, si riscontra l’orientamento della Cassazione n. 3321/96, così come quella della giurisprudenza di merito prevalente:
- Tribunale di Milano 22 dicembre 2010 n. 14632: “Se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto alla massa dei debiti, gli amministratori devono agire in modo da non ledere la par condicio creditorum. Ne consegue che, ...
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