Non si può abusare del rinvio dell’assemblea
Anche se l’art. 2374 c.c. riconosce un diritto potestativo della minoranza, vale il divieto di abuso
L’art. 2374 c.c. – ai sensi del quale i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere (una sola volta) che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni – non configura una mera “facoltà” di avanzare una richiesta di rinvio, con ampia discrezionalità dell’assemblea di deliberare al riguardo, ma un “diritto potestativo” a “ottenere” il differimento dei lavori assembleari, salvo il caso in cui non si possa configurare l’abuso di tale diritto da parte della minoranza.
A precisarlo, intervenendo per la prima volta in materia, è la Cassazione, nella sentenza n. 29792, depositata ieri.
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