Acconto IVA anche per i soggetti con contabilità separate e presso terzi
Tutti i soggetti passivi sono interessati dalla scadenza del 27 dicembre a prescindere dalla periodicità con la quale liquidano l’imposta
I soggetti passivi tenuti alla liquidazione periodica dell’IVA devono corrispondere l’acconto IVA per l’anno 2017 entro il 27 dicembre (art. 6 della L. 405/90), salvo che sussista uno dei casi di esonero (es. acconto IVA da versare di ammontare inferiore a 103,29 euro). Tale scadenza riguarda tutti i soggetti passivi a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) con la quale liquidano l’imposta.
Particolare attenzione deve essere posta, a tale proposito, in relazione ai soggetti con contabilità separate e a quelli che affidano a terzi la tenuta della contabilità.
Le modalità di computo dell’acconto IVA per l’anno 2017, salvo quanto previsto per i gestori dei servizi di telecomunicazione (DM 24 ottobre 2000 n. 366) e le aziende che gestiscono determinati ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41