Valutazione automatica legata allo stato di fatto dell’immobile all’atto
Sono irrilevanti per l’imposta di registro le modifiche intervenute successivamente
Il criterio di valutazione automatica degli immobili esplica i suoi effetti preclusivi all’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria anche qualora, all’atto del trasferimento immobiliare, al proprietario sia già stata rilasciata una concessione edilizia per la variazione della destinazione d’uso dell’immobile, poi effettivamente realizzata. È questo il principio ribadito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 30185 depositata ieri.
Occorre ricordare brevemente che il potere di rettifica del valore degli immobili conferito all’Ufficio dall’art. 52, comma 1, del DPR 131/1986 trova un limite nel successivo comma 4, per cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione
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