Fuori dal penale la falsificazione della firma su un assegno
L’assegno, però, deve recare la clausola di non trasferibilità
La falsificazione di assegni recanti la clausola di non trasferibilità non è riconducibile alla fattispecie di reato di cui all’art. 491 c.p., che, diversamente da quella di cui all’art. 485 c.p., resta punibile anche in esito all’intervento di depenalizzazione di cui al DLgs. 7/2016. Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 57562/2017.
Ai sensi dell’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DLgs. 7/2016, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, formava, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o alterava una scrittura privata vera, era punito, qualora ne avesse fatto uso o avesse lasciato che altri ne avessero fatto uso, con la reclusione da sei mesi
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