Fuori dal penale la falsificazione della firma su un assegno
L’assegno, però, deve recare la clausola di non trasferibilità
La falsificazione di assegni recanti la clausola di non trasferibilità non è riconducibile alla fattispecie di reato di cui all’art. 491 c.p., che, diversamente da quella di cui all’art. 485 c.p., resta punibile
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941