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IMPRESA

Fuori dal penale la falsificazione della firma su un assegno

L’assegno, però, deve recare la clausola di non trasferibilità

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 5 gennaio 2018

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La falsificazione di assegni recanti la clausola di non trasferibilità non è riconducibile alla fattispecie di reato di cui all’art. 491 c.p., che, diversamente da quella di cui all’art. 485 c.p., resta punibile

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