Il fabbricato da demolire non è un terreno edificabile per il registro
Le modifiche all’art. 20 del DPR 131/86 operate dalla legge di bilancio impediscono la riqualificazione senza contestare l’abuso del diritto
Dal 1° gennaio 2018, il testo dell’art. 20 del DPR 131/86 è cambiato, per effetto delle modifiche operate dall’art. 1 comma 87 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).
Si tratta della nota norma sull’interpretazione degli atti portati alla registrazione, che (come interpretata dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione) consentiva agli Uffici di riqualificare gli atti da registrare, valorizzando il collegamento negoziale tra più atti, ovvero gli effetti economici degli atti stessi.
Ad esempio, sulla base della “vecchia” formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86 gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate riqualificavano in atti di cessione di azienda le operazioni di conferimento di azienda seguite dalla cessione delle quote (applicando, così, ...
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