Per il passato, sulle somme sospese dal giudice spettano gli interessi legali
La Cassazione non applica retroattivamente le modifiche del DLgs. 156/2015
L’art. 47 del DLgs. 546/92, così come modificato dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 156, stabilisce che sulle somme oggetto di sospensione giudiziale spettano gli interessi al tasso (attualmente) del 4,5% (art. 4 del DM 21 maggio 2009), che è il medesimo tasso applicato per le somme oggetto di sospensione amministrativa (art. 39 del DPR 602/73).
Mediante la sentenza n. 1312 depositata ieri, la Corte di Cassazione, riprendendo quanto era stato sancito con la pronuncia n. 15970 del 2014, ribadisce che, per il passato, sulle somme oggetto di sospensione giudiziale spettano gli interessi al tasso legale.
Viene così confermata la tesi che potremmo definire intermedia, tra coloro i quali sostenevano che, in assenza di una norma espressa, alcun interesse potesse essere applicato (C.T. Prov. Matera ...
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