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Per il passato, sulle somme sospese dal giudice spettano gli interessi legali

La Cassazione non applica retroattivamente le modifiche del DLgs. 156/2015

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 20 gennaio 2018

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L’art. 47 del DLgs. 546/92, così come modificato dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 156, stabilisce che sulle somme oggetto di sospensione giudiziale spettano gli interessi al tasso (attualmente) del 4,5% (art. 4 del DM ...

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