Per il passato, sulle somme sospese dal giudice spettano gli interessi legali
La Cassazione non applica retroattivamente le modifiche del DLgs. 156/2015
L’art. 47 del DLgs. 546/92, così come modificato dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 156, stabilisce che sulle somme oggetto di sospensione giudiziale spettano gli interessi al tasso (attualmente) del 4,5% (art. 4 del DM ...
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