Dazio fino a cinque anni in caso di reato
Laddove venga ipotizzato un reato, il pagamento del dazio non può essere richiesto trascorso tale termine dalla nascita dell’obbligazione doganale
L’art. 103 par. 1 del reg. Ue n. 952/2013 (CDU) dispone che un’obbligazione doganale non possa essere notificata al debitore dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data in cui è sorta. Inoltre, laddove l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il menzionato termine di tre anni viene esteso da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni, conformemente al diritto del singolo Stato membro. Conseguentemente, in quest’ultima ipotesi, la normativa unionale rinvia al legislatore nazionale la determinazione del termine di prescrizione, anche se individua, comunque, un termine finale (“decadenziale”) certo di prescrizione per l’azione di accertamento, fissando un limite
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