Per la natura non paradisiaca rileva il momento di maturazione degli utili
La legge di bilancio 2018 sembra superare la circolare delle Entrate n. 35/2016, ma sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale
L’art. 1 comma 1007 della L. 205/2017 ha introdotto, come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Utili black list più leggeri se hanno scontato imposizione ordinaria” del 27 dicembre 2017) una nuova previsione secondo cui non sono considerati paradisiaci:
- gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (generalmente dal 2015) e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel DM 21 novembre 2001;
- gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per
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