Comunicazione all’ENEA non per tutti gli interventi di recupero edilizio
Considerato il fine del nuovo adempimento, l’invio dovrebbe avvenire solo se tali interventi sono anche volti al risparmio energetico
L’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4) della L. n. 205/2017 ha inserito il comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 che dispone quanto segue: “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
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