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FISCO

Comunicazione all’ENEA non per tutti gli interventi di recupero edilizio

Considerato il fine del nuovo adempimento, l’invio dovrebbe avvenire solo se tali interventi sono anche volti al risparmio energetico

/ Arianna ZENI

Giovedì, 1 febbraio 2018

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L’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4) della L. n. 205/2017 ha inserito il comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 che dispone quanto segue: “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito

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