Il distaccatario risponde dei danni causati dal lavoratore distaccato
Per la Cassazione è responsabile il soggetto che assume la direzione e la vigilanza del lavoro
Nel caso di distacco, la responsabilità per eventuali danni subiti da un lavoratore in distacco nonché quella correlata per averli causati ricade sull’impresa distaccataria, dove tanto il lavoratore infortunato quanto quello che ha cagionato il danno sono stati effettivamente adibiti al lavoro.
Questo il principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 1574/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si voleva accertare la responsabilità ex art. 2049 c.c., per fatto commesso da un lavoratore, in capo all’azienda distaccante e non a quella distaccataria.
In forza di un distacco, posto in essere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del DLgs. 276/2003, si viene a creare un rapporto trilaterale che, a differenza di quanto ...
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