Modifiche alla norma antielusiva del registro senza effetto retroattivo
L’Agenzia si allinea alla Cassazione, ma precisa che le novità sono applicabili dal 1° gennaio anche ad atti formati prima: il discrimine risiede nella notifica
L’Agenzia delle Entrate si allinea alla Cassazione e afferma l’irretroattività dell’art. 20 del DPR 131/86, come modificato dalla legge di bilancio 2018.
Tra le varie questioni poste nel corso di Telefisco, una concerne la possibilità di applicare la nuova versione dell’art. 20 del DPR 131/86 anche per gli accertamenti e per i contenziosi non ancora definitivi.
Va ricordato che l’art. 1 comma 87 della L. 205/2017 ha modificato:
- l’art. 20 del DPR 131/86 (“Interpretazione degli atti”), in modo che sia preclusa la possibilità di interpretare l’atto presentato alla registrazione (ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro), sulla base di atti ad esso estranei o di elementi extratestuali, avendo la nuova norma previsto che ...
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