Componenti di reddito rinviati con la stessa imputazione nel regime di cassa
Nel passaggio tra regimi, le regole del regime di provenienza mantengono la loro efficacia nei periodi successivi
I componenti realizzati fino al periodo d’imposta 2016 (soggetto al criterio di competenza) e rinviati per quote costanti ai periodi d’imposta successivi mantengono la medesima imputazione temporale anche nel regime di cassa.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento nel corso di Telefisco 2018.
Viene sostanzialmente utilizzata la stessa logica che regola il concorso al reddito nel passaggio tra regimi (art. 1 comma 19 della L. 232/2016) in cui sono le regole del regime di provenienza a determinare il concorso al reddito in un periodo o nell’altro (si veda “Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016” del 31 gennaio 2017).
Così, ad esempio, le quote delle plusvalenze di beni strumentali, realizzate ante 2016 e rinviate ai periodi d’imposta
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