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L’indennizzo INAIL copre anche l’attività lavorativa connessa a quella principale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 febbraio 2018

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L’“occasione di lavoro” di cui all’art. 2 del DPR 1124/65 non prevede necessariamente che l’infortunio del lavoratore avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore.

È questo il principio espresso dalla Cassazione, con la sentenza n. 2838 depositata ieri, 6 febbraio 2018, con cui, nel ribaltare la decisione dei giudici d’appello, ha accolto il ricorso di un lavoratore volto a ottenere l’indennizzo dei danni riportati in seguito a un infortunio in itinere; nello specifico, il ricorrente, socio accomandatario di una società artigiana, aveva subìto un grave incidente stradale mentre si recava presso il nuovo opificio per controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica necessaria al funzionamento degli strumenti di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro copre tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta, tra i quali rientra anche quella di sovraintendenza e di controllo del lavoro altrui, posta in essere nel caso di specie.

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