Recesso illegittimo in periodo di prova per patto nullo con sanzioni incerte
Le conseguenze non sono univoche nel caso in cui trovi applicazione la disciplina sul contratto a tutele crescenti
In presenza di patto di prova nullo, il recesso per mancato superamento della prova è illegittimo e pone la questione della tutela spettante al lavoratore che ne faccia valere l’illegittimità.
La questione di attuale rilievo pratico riguarda in particolare i licenziamenti intimati ai nuovi assunti, a cui si applica la disciplina sul c.d. contratto a tutele crescenti di cui al DLgs. 23/2015.
Si ricorda che, durante o al termine del periodo di prova, le parti sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione (e di preavviso). Detta recedibilità – libera sia pure nei limiti indicati dalla giurisprudenza a tutela del diritto del prestatore a non subire licenziamenti arbitrari – presuppone che il patto di prova sia stato validamente apposto.
A tali fini la legge richiede che ...
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