L’omessa comunicazione dell’udienza non incide sul termine per impugnare
Rimane isolato un precedente del 2013 che si era espresso in senso opposto
Sembrano rimanere isolate le indicazioni, rese nel 2013 dalla Cassazione nella sentenza n. 6048, nel caso di mancato inoltro (alla parte poi soccombente) delle comunicazioni di fissazione dell’udienza di trattazione e di deposito della sentenza; con tale arresto si riteneva ammissibile l’impugnazione tardiva di una pronuncia assumendo la decorrenza del dies a quo per proporre l’impugnazione a far data dal momento della effettiva conoscenza, in capo alla parte interessata, dell’avvenuto deposito della decisione ad essa sfavorevole.
In un caso assolutamente simile a quello descritto, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 2764 del 5 febbraio 2018, ha di fatto salvato la pronuncia di grado inferiore, posto che – secondo l’argomentazione resa nell’arresto ...