Inefficacia di atti del socio in difetto di rappresentanza eccepibile solo dalla snc
Non è rilevabile dall’altro contraente, cui compete eventualmente il risarcimento del danno
La speciale normativa che regola la rappresentanza sociale da parte dei soci delle società di persone prevale sulla disciplina del codice di procedura civile.
È quanto emerge dalla sentenza n. 3416/2018, con cui la Cassazione ha confermato che l’ipotesi di rappresentanza processuale esercitata da un solo socio amministratore nell’ambito di una snc in regime di amministrazione congiuntiva non si configura come attività in difetto di rappresentanza o autorizzazione ex art. 182 c.p.c. – che, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che il giudice, rilevato un tale difetto, potesse concedere un termine per la regolarizzazione, salvo che fosse intervenuta una decadenza – bensì come un’ipotesi di inefficacia temporanea e interna, sino a ratifica della società, dell’attività