Il redditometro non fa rivivere l’obbligo dichiarativo
Se il contribuente non è tenuto a inviare la dichiarazione, il termine di accertamento non è quello lungo
Con sentenza n. 515/14/18 del 7 febbraio 2018, la Regionale della Lombardia stabilisce che il maggiore reddito dedotto dall’Ufficio, attraverso gli indici presuntivi preposti alla determinazione sintetica del reddito complessivo, non è oggetto di dichiarazione fiscale per il contribuente-sostituito d’imposta, il quale resta esonerato dall’obbligo dichiarativo (se, comunque, possiede solo redditi di lavoro dipendente erogati da un solo sostituto d’imposta).
Conseguentemente, non ricorre una ipotesi di omissione della dichiarazione che legittima l’Ufficio a procedere all’accertamento nel più lungo termine di decadenza di cui all’art. 43 comma 2 del DPR 600/73.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale veniva rideterminato sinteticamente ...
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