Cessione di nuda proprietà di azioni senza covendita
Determinante la permanenza del diritto di voto in capo al cedente e l’obbligo di riacquisto
Il trasferimento della nuda proprietà delle azioni, con riserva di usufrutto, da parte del socio di maggioranza non fa sorgere il diritto di covendita in favore dei soci di minoranza, configurabile solo quando l’acquirente assuma il controllo della società per avere acquisito la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni; laddove, in assenza di convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c., il diritto di voto nell’assemblea della spa compete unicamente all’usufruttuario. Sono queste le indicazioni che emergono dalla sentenza n. 3951 della Cassazione, depositata ieri.
Nel caso di specie, la società Alfa presentava una compagine sociale caratterizzata da un socio di maggioranza (la società Beta) e da taluni soci di minoranza (persone fisiche). Lo statuto della ...
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